![Immagine 1]()
L'amministrazione decide che il "G.P. CITTA' DI VERBANIA KARTING" è manifestazione da finanziare e promuovere? Ok.
![Immagine 5]()
Ma come mai il 26 Gennaio arriva una richiesta in tal senso da un soggetto che non è "E20VB"
![Immagine 2]()
ma viene accolta la richiesta di "E20VB" del 3 Febbraio?
![Immagine 3]()
![Immagine 4]()
Come si noterà, tra l'altro, nella modulistica il responsabile di "E20VB" non dice nulla sul fatto che la manifestazione si a pagamento per i partecipanti, di conseguenza è logico pensare che sia gratuita... è proprio così? è davvero possibile che chi si iscrive a una manifestazione di questo tipo non paghi un iscrizione? E un biglietto per assistere?
Sempre certi che tutto sia chiaro e limpido, ma magari, ogni tanto, chiarire prima anzichè indurci a fare domande a cose fatte sarebbe meglio, no?
forse vale la pena ricordare cosa dice la legge, forse questa legge non è perfettamente calzante al caso specifico, ma certamente è calzante su questioni analoghe, in fondo il ragionamento che la ispira è questo: non è possibile dare contributi per aggirare l'acquisizione di beni e servizi.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche
in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita'
mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo.