Se non sei "E20VB" non sei nessuno?

A parte che ci piacerebbe che le manifestazioni fossero programmate, promosse e condivise per tempo. A parte che attendiamo ancora di sapere con che logica si sceglie un "fornitore" al posto di un altro. A parte che ancora si attende la rendicontazione puntuale per il "Giro d'Italia". A parte tutto ciò, a voi sembra normale quello che sto per raccontarvi?

  
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L'amministrazione decide che il "G.P. CITTA' DI VERBANIA KARTING" è manifestazione da finanziare e promuovere? Ok.

Ma come mai il 26 Gennaio arriva una richiesta in tal senso da un soggetto che non è "E20VB" ma viene accolta la richiesta di "E20VB" del 3 Febbraio?

Come si noterà, tra l'altro, nella modulistica il responsabile di "E20VB" non dice nulla sul fatto che la manifestazione si a pagamento per i partecipanti, di conseguenza è logico pensare che sia gratuita... è proprio così? è davvero possibile che chi si iscrive a una manifestazione di questo tipo non paghi un iscrizione? E un biglietto per assistere?
Sempre certi che tutto sia chiaro e limpido, ma magari, ogni tanto, chiarire prima anzichè indurci a fare domande a cose fatte sarebbe meglio, no?

forse vale la pena ricordare cosa dice la legge, forse questa legge non è perfettamente calzante al caso specifico, ma certamente è calzante su questioni analoghe, in fondo il ragionamento che la ispira è questo: non è possibile dare contributi per aggirare l'acquisizione di beni e servizi.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche
in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 11 a 42  del  codice  civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 11 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.
  7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le
stazioni  appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attivita'
mediante le procedure  concorrenziali  previste  dal  citato  decreto
legislativo. Leggi QUI il post completo